In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del principio del contraddittorio, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli; a tale scopo può, inoltre, acquisire tutti i documenti necessari, anche prescindendo dalla allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti medesime. Ciò a condizione che non si tratti dei fatti principali. Nel caso, invece, di cui all'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Sempre in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è, pertanto, fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, motivo di impugnazione da farsi valere ex art. 161 c.p.c.; parallelamente, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, ovvero l'acquisizione, nei predetti limiti, di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti ovvero acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del principio del contraddittorio è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi ovvero estintivi, nuove domande od eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

Le Sezioni Unite offrono una lettura unitaria in tema di poteri e preclusioni per l’attività del ctu e delle parti / Malatesta, FLORIN COSTINEL. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - (2022), pp. 1-4.

Le Sezioni Unite offrono una lettura unitaria in tema di poteri e preclusioni per l’attività del ctu e delle parti

Florin Costinel Malatesta
2022

Abstract

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del principio del contraddittorio, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli; a tale scopo può, inoltre, acquisire tutti i documenti necessari, anche prescindendo dalla allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti medesime. Ciò a condizione che non si tratti dei fatti principali. Nel caso, invece, di cui all'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Sempre in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è, pertanto, fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, motivo di impugnazione da farsi valere ex art. 161 c.p.c.; parallelamente, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, ovvero l'acquisizione, nei predetti limiti, di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti ovvero acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del principio del contraddittorio è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi ovvero estintivi, nuove domande od eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano alla attendibilità ed alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
2022
processo civile; consulenza tecnica d'ufficio; indagini; accertamento; allegazione; eccezioni; nullità assoluta e relativa; contestazioni; parti; comparsa conclusionale; appello
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Le Sezioni Unite offrono una lettura unitaria in tema di poteri e preclusioni per l’attività del ctu e delle parti / Malatesta, FLORIN COSTINEL. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - (2022), pp. 1-4.
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